PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

      «1. La presente legge reca norme finalizzate: alla riduzione del consumo di bevande alcoliche nella popolazione; a vietare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai giovani di età inferiore ai diciotto anni e ai soggetti di età superiore a diciotto anni qualora, a causa delle loro particolari condizioni individuali o del contesto ambientale in cui vivono o lavorano, il consumo di bevande alcoliche costituisca una condizione che, con evidenza scientifica, produca rischio per la sicurezza e l'incolumità altrui; alla prevenzione, cura, riabilitazione dei problemi alcolcorrelati e dell'alcolismo».

Art. 2.

      1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituita dalla seguente:

          «c) favorisce l'informazione e l'educazione sui rischi e sui danni, diretti e indiretti, correlati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, prestando attenzione alle eventuali controindicazioni al consumo dovute a particolari condizioni individuali o del contesto ambientale».

      2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituita dalle seguenti:

          «e) valorizza le organizzazioni del privato sociale senza fine di lucro che

 

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forniscono servizi, incentivandone l'accreditamento a livello locale e favorendo la necessaria integrazione tra tali servizi sulla base dei dati epidemiologici e dei livelli essenziali di assistenza;

          e-bis) favorisce le forme di cittadinanza attiva e di auto-mutuo aiuto tra i cittadini con problemi alcolcorrelati, riconoscendo loro un ruolo di verifica e di indirizzo dei programmi finalizzati a prevenire o a ridurre i rischi collegati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche».

Art. 3.

      1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunta la seguente:

          «l-bis) tre rappresentanti di associazioni o di società scientifiche specializzate sulle problematiche relative al consumo di bevande alcoliche, sui rischi e sui danni correlati a tale consumo e sulle politiche di prevenzione, che diano documentate garanzie di indipendenza e autonomia dalle imprese produttrici di bevande alcoliche e superalcoliche».

      2. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunta la seguente:

          «d-bis) collabora con la Consulta nazionale degli esperti della tossicodipendenza per la definizione di una strategia integrata di interventi per la tutela della salute pubblica, sia di tipo sanitario sia di tipo sociale».

Art. 4.

      1. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora, a seguito della visita effettuata,

 

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sia confermata l'esistenza di patologie alcolcorrelate, il soggetto è sottoposto a specifici programmi riabilitativi, con spese a suo carico, predisposti e attuati dai citati servizi».

Art. 5.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunti i seguenti:

      «1-bis. Nelle unità operative di cui al comma 1 sono assicurati posti-letto per gli interventi di disintossicazione acuta, determinati sulla base della programmazione socio-sanitaria regionale e locale. Presso i servizi di pronto soccorso delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie e delle strutture sanitarie accreditate di cui al medesimo comma 1, devono essere altresì garantiti interventi di screening alcologico.
      1-ter. Gli interventi previsti dal comma 1-bis sono obbligatori e sono definiti sulla base di apposite linee guida predisposte dal Ministero della salute e vincolanti su tutto il territorio nazionale».

Art. 6.

      1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunte, in fine, la seguenti parole: «e deve essere subordinata a precise indicazioni diagnostiche e riabilitative».

Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole da: «possono svolgere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle strutture e dei programmi accreditati conformemente ai livelli essenziali di assistenza».

 

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Art. 8.

      1. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è aggiunta la seguente:

      «b-bis) su tutti gli altri mezzi di informazione utilizzati anche dai minori e, in particolare, sulla rete INTERNET, nelle campagne e nelle inserzioni pubblicitarie nel corso di eventi culturali e sportivi e nelle promozioni di prodotti di qualsiasi tipo».

      2. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, le parole: «da lire 5 milioni a lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».
      3. Al comma 7 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai gestori dei siti INTERNET e degli impianti sportivi e culturali e ai promotori di campagne pubblicitarie».

Art. 9.

      1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

      «1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche».

Art. 10.

      1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. (Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

 

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      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 6.000 euro».

Art. 11.

      1. All'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In conformità alle finalità ed ai princìpi della strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione (2006) 625 della Commissione europea, del 24 ottobre 2006, ad eccezione degli esercizi che somministrano bevande alcoliche, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutti i luoghi di lavoro»;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per i luoghi di lavoro».

Art. 12.

      1. Al primo comma dell'articolo 689 del codice penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».